Per un nuovo concetto di bene ecclesiastico: un ius commune ex can. 1254 ss. esteso di tutti gli enti personificati.
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Come citare

Nicolini, E. (2014). Per un nuovo concetto di bene ecclesiastico: un ius commune ex can. 1254 ss. esteso di tutti gli enti personificati. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 55(1), 93–128. https://doi.org/10.14276/1825-1676.329

Abstract

Il lavoro che si pubblica vuole costituire uno spunto per l’elaborazione di una nuova nozione di ‘bene ecclesiastico. Si nutrono dei dubbi circa la posizione fino ad ora sostenuta in dottrina ed in base alla quale i beni delle persone giuridiche pubbliche, soggette ad un intenso intervento dell’autorità superiore dato il loro inserimento nell’organizzazione ufficiale della Chiesa, sarebbero da qualificare come ‘ecclesiastici’, mentre quelli rientranti nel patrimonio delle persone giuridiche private, in forza della differente natura del soggetto proprietario, semplicemente ‘ecclesiali privati o ‘privati’: la differenza tra persone giuridiche pubbliche e private è, in relazione all’intervento dell’autorità superiore, soltanto ‘quantitativa’ e non già ‘qualitativa’ o, comunque, molto accentuata come sembra potersi dedurre dall’indirizzo maggioritario quando distingue con due denominazioni del tutto autonome e indipendenti, indizi di un regime patrimoniale diverso, i beni a loro appartenenti. Da ciò discende che non è opportuno suddividere i beni in due categorie nettamente distinte quali da una parte quella di ‘beni ecclesiastici e, dall’altra, quella di ‘beni ecclesiali privati. Si ritiene preferibile parlare di ‘beni ecclesiastici in relazione a tutte le persone giuridiche canoniche e non solo perché la loro natura, in generale, si riconduce ad una differenza più quantitativa che qualitativa circa l’implicazione della gerarchia, ma soprattutto anche perché, se si analizzano attentamente gli specifici interventi di tipo patrimoniale, la suddetta diversa ‘gradazione’ si annulla. Ne segue che potrebbe essere invertito l’orientamento tradizionale per cui la disciplina comune è quella attinente esclusivamente alle persone giuridiche pubbliche, mentre le eccezioni quelle riguardanti soltanto i beni appartenenti agli enti privati, sostenendo, invece, uno ius comune afferente i bona temporalia di tutte le persone giuridiche in Ecclesia. Il saggio propone, in definitiva, la sussistenza di uno ius commune a contenuto patrimoniale esteso a tutti gli enti personificati.

https://doi.org/10.14276/1825-1676.329
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