Abstract
La legge n. 222 del 1985, integrativa dell’Accordo di Villa Madama del 1984 ha avuto, tra gli altri, il compito di provvedere alla disciplina nel diritto statale delle associazioni di matrice ecclesiale. I processi revisionali applicati hanno dato origine a due modelli verso i quali indirizzare le esperienze associative: gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le associazioni che non possono aspirare a questo particolare status. Mentre la prima figura rientra completamente nel disegno di veder riconosciuta, nell’ordinamento civile una realtà collettiva di fedeli, la seconda si presenta di natura ibrida; infatti, pur rispettando le disposizioni di diritto comune, si prevede l’intervento dell’autorità ecclesiastica, sotto forma di giudice e di vigilanza, sia in fase di collegamento che in quella di svolgimento dell’attività. Si creano così per l’associazionismo ecclesiale due settori di riconoscimento, entrambi dotati di profili di specialità e specificità.
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