Il diritto all’assistenza consolare negli Stati Uniti: un’altra occasione mancata.
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Come citare

Scalabrino, M. (2014). Il diritto all’assistenza consolare negli Stati Uniti: un’altra occasione mancata. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 57(2), 157–193. https://doi.org/10.14276/1825-1676.290

Abstract

L’articolo prende in considerazione la prassi degli Stati Uniti in materia d’informazione (non) resa agli stranieri sul loro diritto all’assistenza consolare in materia giudiziaria -soprattutto penale e soprattutto quando il reato di cui sono accusati comporti la pena di morte- (art.36 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari), anche alla luce dell’ultima pronuncia della Corte Suprema, emessa il 29 giugno 2006 nelle cause riunite Bustillo v. Johnson e Sanchez-Llamas v.Oregon. Ai fini della valutazione di questa e di altre, conformi, decisioni interne, l’attenzione è previamente portata sulle pronunce internazionali di cui gli Stati Uniti sono stati protagonisti: l’Opinione Consultiva OC-16/99 resa dalla Corte Interamericana de Derechos Humanos il 1 ottobre 1999 ad istanza del Messico e la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in re Avena (Messico c. Stati Uniti d’America – sentenza 128 del 31 marzo 2004). Vengono ricordati tuttavia, per i richiami ad essi operati sia dagli Stati Uniti (in sede internazionale ed interna) che dalla Corte Internazionale di Giustizia, anche l’analoga decisione emessa dalla stessa Corte in re La- Grand (Repubblica Federale di Germania c. Stati Uniti d’America – sentenza 104 del 27 giugno 2001) e gli scritti di causa del caso Breard (Paraguay c. Stati Uniti d’America), chiusosi per desistenza dello Stato attore. Vengono così rilevate le differenze tutt’altro che secondarie esistenti tra la prassi interna, ancora recentissimamente confermata, e i giudicati internazionali, soprattutto con riguardo alle conseguenze (esistenza di un grave ed insanabile pregiudizio, sospensione dell’esecuzione della pena capitale e rinnovo dei processi o, quanto meno, in casi di pena soltanto detentiva, risarcimento del danno) che dovrebbero essere obbligatoriamente tratte dalla mancata informazione dello straniero e dal mancato godimento, da parte di questo, del diritto di essere assistito ed aiutato da un legale nominato dal proprio consolato. Nello stesso quadro, viene altresì presa in considerazione la continua applicazione interna ai casi di specie della regola c.d. della procedural default, cioè la decadenza dell’azione processuale volta a sanare il pregiudizio creatosi, se non fatta valere fin dall’udienza di pre trial, e le giustificazioni addotte in proposito dalle corti americane, pur dopo che essa è stata internazionalmente dichiarata in violazione del precetto della Convenzione di Vienna.

https://doi.org/10.14276/1825-1676.290
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