La contestazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale e dell’admissibility del case ad opera dello Stato non-Parte. Un approccio interpretativo alternativo e riflessioni di carattere politico-strategico
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Come citare

Vanacore, G. (2013). La contestazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale e dell’admissibility del case ad opera dello Stato non-Parte. Un approccio interpretativo alternativo e riflessioni di carattere politico-strategico. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 63, 185–209. https://doi.org/10.14276/1825-1676.156

Abstract

The author wishes to introduce a new interpretation of art.19 par.2 of the ICC Statute. By virtue of this reading, a sensitive distinction is drawn between States Parties and not Parties to the Rome Statute as far as the procedural phase of challenges to the jurisdiction of the Court and admissibility of the case is concerned. These two categories of States can indeed rely on different jurisdictional links in order to challenge under art.19, and eventually a radical separation need to be conceived as to the procedural faculties and duties provided for in the Statute, and particularly in art.19 par.2, in favour and against these two families of States. It is a matter of strategic-political importance, as evidenced in the concluding remarks. The interpretation, founded on a series of legal arguments, intends to prove, in the end, that equating the rights of States Parties with those of non-Party ones, with non corresponding obligations for the latter, is very dangerous for the interest of the Court’s functionality and above all it is likely to discourage States to accede to the Rome Treaty.

È ipotizzabile una nuova interpretazione dell’art. 19 c. 2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Attraverso una lettura alternativa a quella tradizionalmente proposta, una sensibile differenza è tracciabile tra le due categorie di Stati ivi previste (gli Stati Parte e gli Stati non-Parte allo Statuto di Roma) per quel che attiene alla proponibilità delle cd. “challenges” (eccezioni o opposizioni, letteralmente “sfide”) alla giurisdizione della Corte e alla ammissibilità del singolo caso. Deve proporsi una radicale differenziazione tra queste due famiglie di Stati con riguardo alle facoltà e ai doveri procedurali previsti nello Statuto, ed in particolare nell’art. 19 c. 2. Come evidenziato nelle conclusioni, si tratta di una questione di importanza strategica. L’interpretazione, fondata su una serie di argomenti giuridici, mira a dimostrare, in ultima analisi, che parificare i dirittti degli Stati Parte con quelli degli Stati non-Parte, senza attribuire corrispondenti doveri in capo a questi ultimi, risulta davvero pericoloso per l’interesse ad un corretto funzionamento del sistema della Corte.

https://doi.org/10.14276/1825-1676.156
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