Full jurisdiction e limite dei poteri non ancora esercitati. Brevi note

Abstract

L’articolo si interroga sinteticamente sulla compatibilità del sindacato di full jurisdiction con il principio della separazione dei poteri e, più esattamente, con il tradizionale divieto per il giudice di farsi amministratore. Il tema è affrontato esaminando l’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, per il quale “in nessun caso il giudice si può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati”. Attraverso l’interpretazione di questa disposizione, l’autore ricostruisce il contenuto del divieto per il giudice di farsi amministratore e conclude nel senso che il sindacato di full jurisdiction non è in contrasto con questo divieto.

 

The paper examines the full jurisdiction judicial review on administrative decisions having regard to the constitutional principle of separation of powers, whereby the judge does not have power to replace administrative decisions. Under Article 34(2) of the Italian Code of administrative procedure, indeed, the administrative judge is prevented from ruling on administrative powers which have not yet been exercised. By providing a thorough analysis of this provision, the paper clarifies the scope of the prohibition for the judge to take the place of the administration and concludes that full jurisdiction is not in conflict with such a prohibition . 

 

Parole chiave: giurisdizione piena, poteri non esercitati, separazione dei poteri, Corte Edu, codice processo amministrativo

Keywords: full jurisdiction, non exercised powers, separation of powers, European Court of Human Rights, administrative procedure code

https://doi.org/10.14276/2610-9050.1780
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