Buona fede e responsabilità da attività provvedimentale della P.A.

Abstract

Dal canone della buona fede oggettiva e correttezza è possibile enucleare una serie di regole di condotta, alcune non tipizzate in norme giuridiche, che riguardano l’agire amministrativo (in particolare il procedimento amministrativo). La loro violazione connota il comportamento dell’amministrazione pubblica come scorretto e può provocare dei danni risarcibili.

La buona fede (oggettiva) non coincide però con la colpa. Ci si deve chiedere allora se la violazione della clausola di buona fede oggettiva sia sufficiente per configurare un illecito civile dell’Amministrazione pubblica.

La conclusione a cui si giunge nel presente scritto è che a fronte di un comportamento scorretto della p.a. è necessario provare la sussistenza dell’elemento soggettivo per affermare la responsabilità dell’ente pubblico (almeno se si accede alla tesi che riconosce natura extracontrattuale a tale responsabilità). Ad avvalorare questa tesi c’è l’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 che, com’è noto, al co. 1, dispone che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (e quindi un comportamento scorretto della p.a., lesivo del legittimo affidamento del privato) dà luogo al risarcimento del danno soltanto se l’inosservanza è dovuta a dolo o colpa.

Si puntualizza, inoltre, che non basta invocare la circostanza di aver agito con buona fede e correttezza per andare esente da responsabilità, bensì occorre dimostrare anche l’assenza di colpa. In altre parole, il fatto di aver agito con correttezza e buona fede non esclude che vi possa essere comunque una responsabilità della p.a. per i danni conseguenti all’emanazione di un provvedimento illegittimo.
https://doi.org/10.14276/2610-9050.1511
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