Decisione amministrativa di secondo grado ed esaurimento del potere

Abstract

Il potere amministrativo non si esaurisce con il suo esercizio e ciò consente all’amministrazione di rivedere in ogni tempo le decisioni assunte, con il limite esterno rappresentato dal principio del legittimo affidamento e dalle regole puntuali che di esso sono diretta esplicazione.

Dal punto di vista metodologico, tuttavia, non è corretto desumere l’inesauribilità del potere dalla generica esigenza che la decisione amministrativa sia sempre «in accordo» con l’interesse pubblico. Occorre piuttosto verificare, alla stregua del diritto positivo, se nel diritto amministrativo sia accolto il criterio cronologico di composizione delle antinomie tra le fonti del diritto, per il quale lex posterior derogat priori. Solo in tal caso si potrebbe legittimamente affermare che il potere amministrativo è inesauribile come quello legislativo.

Tuttavia è sufficiente un esame superficiale dei principi costituzionali e dei valori sottesi alla legislazione ordinaria sull’attività amministrativa per vedere che la continua adattabilità delle decisioni all’interesse pubblico non è una esigenza assoluta, e in particolare che essa non ha maggior pregio e maggior riconoscimento giuridico del contrapposto interesse alla stabilità del provvedimento.

Anche gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia del riesame del provvedimento forniscono argomenti contrari alla tesi dell’inesauribilità del potere quale fondamento degli atti di ritiro in quanto valorizzano il principio della certezza del diritto e individuano diverse ipotesi nelle quali la decisione amministrativa è immutabile.

L’immagine dell’inesauribilità del potere quale fondamento degli atti di ritiro subisce una ulteriore e definitiva smentita se, come qui proposto, si ritiene che la decisione di secondo grado sia espressione di un potere diverso da quello esercitato per l’adozione della decisione di primo grado.

La conclusione è allora che l’amministrazione in senso oggettivo non è una attività di flusso continuo come la legislazione, dove il criterio cronologico trova un fondamento di diritto positivo nell’abrogazione implicita. La decisione amministrativa vincola lo stesso organo che la adotta. Esso può rimuoverla soltanto con poteri speciali, di cui è sempre più raramente titolare. 

Abstract

Administrative power does not expire with its exercise and this allows the administration to re-examine the decisions taken, with the external limit of the principle of legitimate expectations.

From the methodological point of view, however, it is not correct to infer the persistence of power after its exercise from the generic requirement that the administrative decision should always be «in agreement» with the public interest. It should rather be understood if the rule for which «lex posterior derogat  priori» is in force in the Italian  administrative law. Only in this case could legitimately be said that the administrative power does not expire with its exercise.

However, it is sufficient to have a superficial review of the constitutional principles in order to see that the adaptability of administrative decisions to the public interest is not an absolute juridical value, as the stability of administrative decisions has not a minor relevance in the legal system.

The new discipline of the re-examination of administrative decisions emphasizes the principle of legal certainty, identifying different some cases in which self-annulment and revocation are void and the administrative decision is unchangeable. In this way, it provides valid arguments against the thesis of the persistence of the administrative power after its exercise. This thesis should be definitively rejected if, as proposed in the article, the re-examination of the administrative decision is considered as an expression of a different and autonomous power from the ordinary administrative power.

The author comes to the conclusion that administration action is not a continuous flow such as legislation, where the chronological criterion is founded in Article 12 of «Disposizioni preliminari al codice civile». The administrative decision binds the authority that adopts it. It can only re-examine it with special powers, which are not always owned by the public administration. 

Parole chiave: decisione, potere amministrativo, riesame, discrezionalità, legittimo affidamento

Keywords: decision, administrative power, riexamination, discretion, legitimate expectation

https://doi.org/10.14276/2610-9050.1168
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